Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 3Articolo 6
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Art. 4. Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile , anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile . (89)
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all' art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 . (41) (70) (92) (211) (213) (224) (230) (243) ((252))
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate.(41)(40)(89)(92) (211) (213) (224) (230) (243) ((252))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 , COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 , A SUA VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 . (211) (230) (243)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 , COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 , A SUA VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 . (211) (230) (243)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 , COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 , A SUA VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 . (211) (230) (243)
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (92)

(23)(25)
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' al n. 6 ) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita':
1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall' art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ". -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 , come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 , ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' al n. 6 ) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione gia' prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall' art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ". --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. --------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. --------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1973. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. --------------- AGGIORNAMENTO (70)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. --------------- AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997". --------------- AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha disposto (con l'art. 5, comma 15-sexies) che le presenti modifiche rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. --------------- AGGIORNAMENTO (213)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 , nel modificare l' art. 5, comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 683) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L., si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. --------------- AGGIORNAMENTO (224)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51 , convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 , nel modificare l' art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 , che a sua volta modifica l' art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2-bis, lettere a) e b)) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. --------------- AGGIORNAMENTO (230)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 , nel modificare l' art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 , che a sua volta modifica l' art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 12 sexies) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (243)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , nel modificare l' art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 , che a sua volta modifica l' art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 10) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2026. --------------- AGGIORNAMENTO (252)
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 , nel modificare l' art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 , che a sua volta modifica l' art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2036.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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