Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 57Articolo 40 bis
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13 gennaio 1973
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1 gennaio 1975
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28 febbraio 2010
Art. 71. Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5)
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 , ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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