Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 68Articolo 42
Versione
13 gennaio 1973
Art. 77. Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate all'imposta generale sull'entrata

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita' a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973
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