Articolo 19 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 10Articolo 10
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30 novembre 1997
Art. 19-bis. (( (Percentuale di detrazione). )) (( 1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni. )) ((91)) --------------- AGGIORNAMENTO(91)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Entrata in vigore il 30 novembre 1997
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