Art. 38-quater. Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea). 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a ((euro 70)) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. ((227)) 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
(178) (184)
--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all' articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalita' elettronica". --------------- AGGIORNAMENTO (184)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all' articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalita' elettronica". --------------- AGGIORNAMENTO (227)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 77) che la presente modifica si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.