Articolo 30 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 26Articolo 38 bis
Versione
12 dicembre 2017
Art. 30-ter. (( (Restituzione dell'imposta non dovuta). )) (( 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ))
Entrata in vigore il 12 dicembre 2017
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