Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell' art. 2778 del codice civile . In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ((...)) lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile , sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell' art. 2778 e ai n. 4 ) dell' art. 2780 del codice civile . (20)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69 .
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69 .
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.