Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 28Articolo 21 bis
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11 agosto 1994
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489))
Entrata in vigore il 11 agosto 1994
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