Art. 70-sexies. (( (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA). )) ((1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.)) ((179)) ---------------- AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.