Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 52Articolo 68
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13 gennaio 1973
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7 agosto 1982
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3 dicembre 2005
Art. 66. Segreto d'ufficio

Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, ((in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2005
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