Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 19 bis 1Articolo 28
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Art. 20. Volume d'affari

Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. ((Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.)) (21) (27) (57a) (57b) ((144))
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili regi strati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.(20)

----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
----------------- AGGIORNAMENTO (57b) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.


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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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