Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 7 quaterArticolo 12
Versione
13 gennaio 1973
Art. 11. Operazioni permutative e dazioni in pagamento

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973
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