Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 51Articolo 54 bis
Versione
13 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1975
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Versione
7 agosto 1982
Art. 65. ((Obblighi dell'amministrazione finanziaria

L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto))
Entrata in vigore il 7 agosto 1982
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