Articolo 70 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 70 sexiesArticolo 70 novies
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1 gennaio 2017
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31 marzo 2023
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2 agosto 2025
Art. 70-bis. (( (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). )) (( 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell' articolo 670 del codice di procedura civile ; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.)) ((179)) ---------------- AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
Entrata in vigore il 2 agosto 2025
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