Articolo 6 - Accordo della Legge 29 maggio 2009, n. 73
Articolo 5Articolo 7
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24 giugno 2009
Articolo 6

I dati personali e le informazioni comunicati dagli Organi competenti necessari all'esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e delle informazioni.
Le Autorita' competenti delle Parti saranno informate in merito ai dati personali ed alle informazioni sopra citate in base ai rispettivi Ordinamenti giuridici.
I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmessi a terzi soltanto dagli Organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo ed unicamente a seguito di autorizzazione scritta dell'Organo competente che li aveva comunicati.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009
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