Articolo 6
I dati personali e le informazioni comunicati dagli Organi competenti necessari all'esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e delle informazioni.
Le Autorita' competenti delle Parti saranno informate in merito ai dati personali ed alle informazioni sopra citate in base ai rispettivi Ordinamenti giuridici.
I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmessi a terzi soltanto dagli Organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo ed unicamente a seguito di autorizzazione scritta dell'Organo competente che li aveva comunicati.
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I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmessi a terzi soltanto dagli Organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo ed unicamente a seguito di autorizzazione scritta dell'Organo competente che li aveva comunicati.