Articolo 5 - Accordo della Legge 29 maggio 2009, n. 73
Articolo 4Articolo 6
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24 giugno 2009
Articolo 5

La richiesta di informazioni o di assistenza deve contenere:
a) la denominazione dell'Organo competente richiedente;
b) la denominazione dell'Organo competente destinatario della richiesta;
c) l'oggetto della richiesta; d) il motivo della richiesta;
e) ed ogni altra informazione che possa contribuire all'esecuzione della richiesta.
La richiesta deve essere soddisfatta nel piu' breve tempo possibile.
Qualora le richieste o le risposte siano ritenute insufficienti potranno essere richieste ulteriori informazioni.
Le richieste e le risposte vengono redatte per iscritto nella lingua della Parte richiedente corredate di traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte destinataria o in lingua inglese.
Nei casi di urgenza esse possono essere formulate verbalmente. In tal caso le stesse devono essere rifonnulate per iscritto ed inviate nel piu' breve tempo possibile.
Nell'ambito del proprio territorio ciascun Organo assume le spese relative all'attuazione del presente Accordo a meno che, in ogni singolo caso, non vengano concordate altre modalita'.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009
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