Articolo 29 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 28Articolo 28
Versione
27 marzo 1965
Art. 29.
Riscossione delle quote annuali


Le quote annuali previste dagli articoli 11 lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi Iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, I Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.
Entrata in vigore il 27 marzo 1965
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