Articolo 46 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 44 bisArticolo 49
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27 marzo 1965
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15 ottobre 1993
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30 luglio 2008
Art. 46.
(( (Ammissione alla prova di idoneita' professionale) ))


1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
((3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.))
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.
Entrata in vigore il 30 luglio 2008
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