Art. 43.
Dichiarazione di compiuta pratica
La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attivita'.
((Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge))