Art. 45.
(( (Sessioni e commissioni) )) ((1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneita' professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attivita' presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attivita'.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.
4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilita' a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.
5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formu- late dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonche' direttamente dai consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non puo' esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unita'. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, e' presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarita' della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione puo' essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.))