Art. 27.
Quote annuali - Contributi
Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonche' la misura del diritti dovuti per la altre prestazioni ad esso richieste.
Con le modalita' di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonche' la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per la altre prestazioni.
Quote annuali - Contributi
Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonche' la misura del diritti dovuti per la altre prestazioni ad esso richieste.
Con le modalita' di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonche' la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per la altre prestazioni.