Art. 35.
Registro dei praticanti
Il registro del praticanti di cui all'art. 33 della legge e' istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale e' avvenuta nonche' la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
Registro dei praticanti
Il registro del praticanti di cui all'art. 33 della legge e' istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale e' avvenuta nonche' la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.