Articolo 35 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 34Articolo 36
Versione
27 marzo 1965
Art. 35.
Registro dei praticanti


Il registro del praticanti di cui all'art. 33 della legge e' istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale e' avvenuta nonche' la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
Entrata in vigore il 27 marzo 1965
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