Articolo 33 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 marzo 1965
Art. 33.
Modalita' di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri


Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresi' comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.
che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformita' alle leggi dello Stato di appartenenza.
Entrata in vigore il 27 marzo 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente