Art. 33.
Modalita' di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresi' comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.
che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformita' alle leggi dello Stato di appartenenza.
Modalita' di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresi' comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.
che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformita' alle leggi dello Stato di appartenenza.