Articolo 41 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 40Articolo 42
Versione
27 marzo 1965
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Versione
13 giugno 1972


Art. 41.
Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di Interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.
Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione e' notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali e' svolta la pratica.
((La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attivita' nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.
Il praticantato puo' svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilita' della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.
Le modalita' di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.
Puo' essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e cio' anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana))
Entrata in vigore il 13 giugno 1972
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