Articolo 11 del Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
Articolo 9 bisArticolo 12
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20 settembre 2001
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18 novembre 2001
Art. 11. (((Percentuale di sconto a carica delle farmacie).)) (( 1. Il terzo e quarto periodo dell' articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento" ))
Entrata in vigore il 18 novembre 2001
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