Articolo 5 del Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
Articolo 4Articolo 6
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20 settembre 2001
Art. 5. Tetti di spesa 1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 20 settembre 2001
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