Articolo 9 bis del Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
Articolo 9Articolo 10
Versione
18 novembre 2001
Art. 9-bis. (((Medicinali non soggetti a ricetta medica).)) (( 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia ))
Entrata in vigore il 18 novembre 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente