Articolo 8 - Convenzione della Legge 3 aprile 1989, n. 147
Articolo 7
Versione
28 aprile 1989
ARTICOLO VIII
Lingue
La Convenzione e' fatta in un unico esemplare in lingue cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede. Sono stabilite delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, araba e italiana che verranno depositate con l'esemplare originale corredato delle firme.
Fatto ad Amburgo il 27 aprile 1979.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989