Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 aprile 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1989 |
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- 1. Le Sezioni unite, i migranti e il diritto al risarcimento del dannoGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 marzo 2025
Sommario: 1. La vicenda processuale – 2. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di giurisdizione – 3. La giurisdizione tra atto politico e atto amministrativo – 4. La sussistenza della giurisdizione quando siano in gioco diritti fondamentali – 5. La sussistenza della giurisdizione quando una parte faccia valere in giudizio un diritto che abbia (anche solo) astratta tutela giuridica – 6. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di legittimazione ad agire – 7. L'ordinanza delle Sezioni unite in ordine al merito dell'azione di risarcimento del danno. Sintesi dei punti principali – 8. Tre osservazioni: la relatività nell'interpretazione delle norme che regolano la materia – 9. Segue: la …
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Giurisprudenza • 29
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Versioni del testo
- Articolo 1TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO IN MARE
LE PARTI ALLA CONVENZIONE.
PRENDENDO ATTO della grande importanza che nelle varie convenzioni rivestono l'assistenza alle persone in pericolo in mare e l'installazione da parte di tutti gli Stati costieri di strumenti adeguati ed efficaci per la vigilanza costiera e per i servizi di ricerca e di salvataggio.
AVENDO ESAMINATO la Raccomandazione n. 40 della Conferenza internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, che riconosce l'opportunita' di coordinare le attivita' di un certo numero di organizzazioni intergovernative riguardo alla sicurezza in mare e al di sopra del livello del mare.
DESIDERANDO intensificare e promuovere queste attivita' grazie alla creazione di un piano internazionale di ricerca e di salvataggio in mare, che risponda alle necessita' del traffico marittimo in materia di salvataggio delle persone in pericolo in mare.
AUSPICANDO di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di ricerca e di salvataggio del mondo intero e tra tutti coloro che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio in mare.
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I
Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
Le Parti si impegnano ad adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla Convenzione ed al suo Allegato, che e' parte integrante della
Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce anche un riferimento al suo Allegato. - Articolo 2ARTICOLO II
Altri trattati e interpretazione
Nessuna disposizione della Convenzione pregiudichera' la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e posizioni giuridiche presenti o future di qualsiasi Stato riguardo al diritto del mare e alla natura o l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera. Nessuna disposizione della Convenzione dovra' essere interpretata in modo da pregiudicare gli obblighi o i diritti delle navi, definiti in altri strumenti internazionali. - Articolo 3ARTICOLO III
Emendamenti
La Convenzione potra' essere modificata attraverso l'una e l'altra delle procedure di cui ai successivi paragrafi e 3.
2. Emendamento successivo ad un esame condotto dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"):
a) ogni emendamento proposto da una Parte ed inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale"), ovvero ogni emendamento ritenuto necessario dal Segretario Generale a seguito di un emendamento ad una disposizione equivalente dell'Allegato 12 alla Convenzione relativa all'aviazione civile interna
zionale verra' inviato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti, almeno sei mesi prima del suo esame da parte del Comitato per la sicurezza in mare. b) Le Parti, siano esse membri o meno dell'Organizzazione, saranno autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la sicurezza in mare per l'esame e l'adozione degli emendamenti. c) Gli emendamenti verranno adottati con una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. d) Gli emendamenti adottati conformemente al comma c) saranno comunicati per l'accettazione a tutte le Parti a cura del Segretario Generale. e) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato verra' ritenuto accettato alla data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto uno strumento di accettazione dai due terzi delle Parti. f) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 verra' considerata accettata allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui esso e' stato comunicato alle Parti per la loro accettazione. Tuttavia, se nel corso di questo periodo di un anno piu' di un terzo delle parti avranno notificato al Segretario Generale che esse sollevano un'obiezione contro detto emendamento, questo ultimo verra' considerato come non accettato. g) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato entrera' in vigore:
i) nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso e' considerato accettato;
ii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) e' stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento;
iii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione. h) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui e' considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potra' notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento cosi' decide.
3. Emendamento con convocazione di una Conferenza:
a) Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convochera' una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.
b) Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la
maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a
condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti cosi' adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.
c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verra' considerato come accettato ed entrera' in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma e, f), g) e h) del paragrafo 2., a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2. al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2. vengano considerati come riferimenti alla Conferenza. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtu' del comma h) paragrafo 2. dovra' essere inviato per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informera' tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. Il Segretario generale informera' gli Stati di ogni emendamento che entrera' in vigore nonche' della data della loro entrata in vigore.