Articolo 1 del Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122
Articolo 2
Versione
22 giugno 2002
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Versione
26 giugno 2003
Art. 1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 , e' prorogata fino al 30 giugno 2003. ((2)) 2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui all' articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita' di cui all' articolo 618 del codice di procedura civile .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 , e' prorogata fino al 30 giugno 2004."
Entrata in vigore il 26 giugno 2003
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