Articolo 32 del Regolamento del Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
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16 febbraio 1930

Art. 32.

Gli esami di Stato per le aspiranti al diploma d'infermiera professionale, al certificato di abilitazione a funzioni direttive ed al diploma di assistente sanitaria visitatrice consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi che verranno approvati a' termini dell'art. 27 del presente regolamento.

L'esame di ciascuna prova, pratica e orale, deve durare non meno di dieci minuti.

Per la prova scritta, il tempo e' fissato dalla commissione esaminatrice.

I temi per la prova scritta, uguali per tutte le scuole, sono assegnati direttamente dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di esami pel diploma di assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello delle corporazioni, e vengono trasmessi ai presidenti delle commissioni esaminatrici, in plico suggellato, due giorni prima di quello della prova, che viene fissato per tutto il Regno.

Entrata in vigore il 16 febbraio 1930
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