Articolo 20 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
Articolo 19Articolo 21
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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30 gennaio 2014
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5))
Entrata in vigore il 30 gennaio 2014
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