Art. 39. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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1 gennaio 1994
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 17200Massima: Ai fini della revocatoria ex art. 67 legge fall., per accertare se la garanzia prestata dalla società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso è necessario verificare se l'operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell'ambito del gruppo, poiché l'eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico - sia pure mediato e indiretto - della controllata stessa.Massima: Ai fini della revocatoria ex art. 67, primo comma, legge fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire - attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante - una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca per debiti chirografari preesistenti.Leggi di più...
- fondamento·
- garanzia prestata da società controllata in favore della controllante·
- illiceità del motivo·
- riferimento alla complessiva situazione infragruppo·
- collegamento negoziale·
- gratuità od onerosità·
- criterio del depauperamento della controllata·
- qualificazione·
- necessità·
- sussistenza·
- sugli atti pregiudizievoli ai creditori·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- fallimento·
- effetti·
- atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie