Articolo 59 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
Articolo 58Articolo 61
Versione
16 marzo 1936
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Versione
3 giugno 1938
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 59. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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