Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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1 gennaio 1994
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/12/2004, n. 22864Massima: In tema di redditi di capitale, nel caso di incorporazione, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico, di una banca cooperativa privata (che configura un'ipotesi di fusione speciale bancaria ex art. 48 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375), le somme erogate dalla banca incorporante ai soci dell'incorporata, per liquidare la loro quota di partecipazione al netto del prezzo d'acquisto, costituiscono utili ai sensi dell'art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154) - il quale richiama espressamente l'art. 41, e quindi l'art. 44, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -, pur in mancanza di liquidazione della società. […]Leggi di più...
- banca di diritto pubblico incorporante una banca cooperativa privata·
- applicabilità·
- ritenuta ex art. 29 del d.l. n. 69 del 1989·
- fusione bancaria·
- fondamento·
- tributi erariali diretti·
- redditi di capitale·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)
- 2. Corte Cost., ordinanza 07/06/1984, n. 163Massima: E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.Leggi di più...
- ord. 163/84. reato in genere·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- peculato e falso materiale commesso dal pubblico ufficiale·
- omessa indicazione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza·
- difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia·
- ordinanza del giudice a quo
- 3. Corte Cost., ordinanza 07/02/1984, n. 16Provvedimento: […] Considerato che questioni analoghe sono state ritenute inammissibili con la sentenza n. 205 del 1983, giacché sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte che competono invece alla discrezionalità del legislatore; Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALELeggi di più...
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- amministratori e dipendenti di banche pubbliche e banche private·
- incaricato di pubblico servizio·
- peculato·
- assunta violazione dei principi di uguaglianza e tutela del risparmio·
- asserita non giustificata diversita' del loro trattamento ai fini penali·
- ord. 16/84. reato in genere·
- pubblico ufficiale