Articolo 10 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
Articolo 9Articolo 11
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16 marzo 1936
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13 ottobre 1985
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18 dicembre 1990
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29 febbraio 1992
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1 gennaio 1994
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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