Art. 68. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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1 gennaio 1994
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/1990, n. 15850Massima: La disposizione dell'art. 51 cod. pen. che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche i rapporti di diritto privato, come quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipendenti. ( Conf mass n 165854).*Massima: Deve ritenersi realizzata la fattispecie di cui all'art. 2624 comma secondo cod. civ. in relazione all'art. 38 legge 7 marzo 1938 n. 141 che ha convertito in legge il R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 (contenente Disposizioni per la disciplina della funzione creditizia) quando l'agente compie con la banca della quale è amministratore determinate operazioni con la consapevolezza che queste non sono state deliberate dal consiglio di amministrazione e che non è intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di vigilanza. […]Leggi di più...
- bancarotta fraudolenta·
- reati fallimentari·
- sussistenza·
- fatti di bancarotta·
- reati di persone diverse dal fallito·
- reato·
- per distrazione·
- esclusione·
- configurabilità·
- causalità (rapporto di)·
- nullità relative·
- nullità sanabile·
- nullità nel processo penale·
- obbligo giuridico di impedire l'evento·
- sanatoria
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1989, n. 1321Massima: Lo stato d'insolvenza dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, che l'art. 202 della legge fallimentare contempla come oggetto di accertamento giudiziale, ai fini del successivo art. 203, indipendentemente dal fatto che detta procedura sia stata disposta per insufficienza d'attivo, deve essere riscontrato con riferimento alla data del decreto di messa in liquidazione e si traduce nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale, a prescindere dal verificarsi o meno dell'inadempimento di obbligazioni. […]Massima: Lo stato d'insolvenza di un istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi ed agli effetti degli artt. 202 e 203 della legge fallimentare, non può essere escluso in relazione a sovvenzioni ed operazioni, che siano indirizzate, tramite cessione da parte degli organi liquidatori di tutte le attività e passività ad un'altra banca (nella specie, […]Leggi di più...
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- accertamento giudiziario·
- stato di insolvenza·
- liquidazione coatta amministrativa·
- irrilevanza·
- istituto di credito·
- sentenza dichiarativa·
- questioni relative alla illegittimità del decreto di messa in liquidazione·
- esclusione·
- rilevabilità di ufficio·
- opposizione·
- conseguenza·
- cessioni programmate in sede precedente amministrazione controllata·
- momenti rilevanti