Art. 71. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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1 gennaio 1994
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2005, n. 4372Provvedimento: […] Del resto, le deroghe alle normativa "generale" in materia di circolazione del complesso aziendale non sono di certo limitate a quelle di cui all'art. 90 del d.lgs. 385/1993, come è attestato tra l'altro dalla disciplina dei rapporti di lavoro nel caso della liquidazione coatta amministrativa delle imprese esercenti l'attività di assicurazione (cfr. art. 10 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857; art. 5 d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738, che è stata vista da alcuni come un vero e proprio scardinamento di istituti e principi fondamentali del diritto del lavoro).Leggi di più...
- ovvero di beni e rapporti·
- pretesa nei confronti della banca cessionaria nell'ambito di un giudizio ordinario·
- conseguenze·
- applicazione della disciplina speciale contenuta nell'art. 90 d.lgs. n. 385 del 1993·
- insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa·
- trasferimento di ramo d'azienda·
- esclusione·
- istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa·
- ammissibilità·
- crediti maturati dal lavoratore ceduto·
- cessione ad altra banca di attività e passività·
- responsabilità del cessionario limitata alle passività risultanti dallo stato passivo·
- applicabilità dell'art. 2112 cod.civ·
- valutazione di merito·
- qualificazione della cessione come trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda)