Articolo 102 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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1 gennaio 1994
Art. 102. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo per le norme contenute nei titoli V e VI che entreranno in vigore, non oltre il 30 giugno 1936-XIV, in conformita' delle disposizioni che saranno impartite dal Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 370, foglio 89. - Mancini.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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