Art. 102. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo per le norme contenute nei titoli V e VI che entreranno in vigore, non oltre il 30 giugno 1936-XIV, in conformita' delle disposizioni che saranno impartite dal Capo del Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 marzo 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 89. - Mancini.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo per le norme contenute nei titoli V e VI che entreranno in vigore, non oltre il 30 giugno 1936-XIV, in conformita' delle disposizioni che saranno impartite dal Capo del Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 marzo 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 89. - Mancini.