Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
Articolo 15
Versione
12 luglio 2001
Art. 16. Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale 1. L'Autorita' comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, le risultanze istruttorie e la data di conclusione del procedimento medesimo.
2. La comunicazione di cui al comma 1, puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa.
3. I soggetti intervenienti nel procedimento possono presentare memorie scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale.
5. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti intervenuti nel procedimento il provvedimento finale, che e', altresi', pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' cui proporre il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.
Entrata in vigore il 12 luglio 2001
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