Articolo 11 del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
Articolo 10Articolo 12
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12 gennaio 2006
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12 marzo 2006
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)) : "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.".
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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