Articolo 6 del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
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Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilita' 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita', ((la sordocecita',)) nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , dopo le parole: "non si applica al personale di cui all' articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " sono aggiunte le seguenti: "e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.".
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , ovvero all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
Entrata in vigore il 14 luglio 2010
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