Articolo 18 del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
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Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a. 1. Cinecitta' Holding S.p.a., istituita ai sensi dell' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 , gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e successive modificazioni, nonche' dei film gia' finanziati ai sensi dell' articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, e ai sensi dell' articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 . Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e successive modificazioni. ((In tale convenzione sono stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato)) .
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
4. Dalle disposizioni del presente articolo, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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