Articolo 26 bis del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
Articolo 26Articolo 26 ter
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11 dicembre 2016
Art. 26-bis. ((Finalita' e campo di applicazione)) (( 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi' come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ))
Entrata in vigore il 11 dicembre 2016
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