Art. 26-ter. ((Adeguamento dell'ambito geografico)) (( 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM.
Tale richiesta e' presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell' articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE , dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma dell' articolo 6, paragrafo 6 , e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. ))
Tale richiesta e' presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell' articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE , dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma dell' articolo 6, paragrafo 6 , e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. ))