Art. 26-quater. ((Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale)) (( 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE ;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE , del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali. ))
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE ;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE , del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali. ))