Art. 21. Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): L. 50.616.000;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): L. 43.694.000;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): L. 35.754.000;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): L. 32.800.000;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): L. 26.000.000;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): L. 18.386.000;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): L. 15.508.000.
2. Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.
3. A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all' articolo 43, comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121 , continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1o luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.
5. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.
Nota all' art. 21 :
- L' art. 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' il seguente:
"Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56 , 57 , 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione".
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): L. 50.616.000;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): L. 43.694.000;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): L. 35.754.000;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): L. 32.800.000;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): L. 26.000.000;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): L. 18.386.000;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): L. 15.508.000.
2. Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.
3. A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all' articolo 43, comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121 , continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1o luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.
5. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.
Nota all' art. 21 :
- L' art. 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' il seguente:
"Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56 , 57 , 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione".