Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 2002
Art. 17. (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo 3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (R)

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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