Articolo 1 del Decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171
Articolo 2
Versione
21 giugno 1997
Art. 1. 1. Sino all'avvenuto riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati I.R.C.C.S., con decreti del Ministro della sanita' sono nominati, in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, i commissari straordinari degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico con effetto dal 1 luglio 1997. I commissari straordinari sono individuati tra personalita' di comprovata esperienza scientifica o amministrativa nel settore pubblico o privato; possono, altresi', essere nominati uno o piu' vice commissari in relazione alle dimensioni dei singoli I.R.C.C.S.
2. I commissari straordinari e i vice commissari di cui al comma 1 sono revocabili dal Ministro della sanita' in qualunque momento e cessano, comunque, all'atto dell'insediamento degli organi ordinari, che dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dei regolamenti di riordinamento degli I.R.C.C.S.
Entrata in vigore il 21 giugno 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente