Articolo 18 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 giugno 1923
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Versione
21 luglio 1923
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 18. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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